[ Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 29 aprile 2011, n. 9535
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Gli incrementi dei flussi di denaro nei conti bancari, non conciliabili con il normale rendimento dei titoli del mercato finanziario e le variazioni di borsa costituiscono una presunzione grave, precisa e concordante che legittima un accertamento analitico-induttivo.