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Dossier

Diritto alla riduzione del canone di affitto d’azienda per la chiusura delle attività commerciali

18 Giugno 2020

Benedetta Bonfanti e Alberto Mager

Tribunale di Roma, Sez. V, 29 maggio 2020 – G.I. Miccio

Nell’ipotesi di contratto di affitto di ramo di azienda a fini commerciali, la mancata esecuzione dell’obbligo gravante sull’affittante di consentire all’affittuario la vendita al dettaglio nei locali aziendali, causata dalla sospensione governativa delle attività commerciali per l’emergenza pandemica, integra un’ipotesi di impossibilità “parziale e temporanea” della prestazione, rilevante ex art. 1464 c.c. Per l’effetto, il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone limitatamente al periodo della sospensione delle attività.

Nel caso di specie, l’affittuaria di un ramo d’azienda (inserito in un centro commerciale) ha promosso un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti della proprietaria, chiedendo al Tribunale di sospendere per il periodo di 6 mesi dal deposito del ricorso l’obbligo di corrispondere tutti gli oneri derivanti dal contratto di affitto di ramo di azienda nonché l’inibizione dall’escussione delle garanzie rilasciate in favore del proprietario.

Sul profilo del fumus boni iuris, il giudice ha affermato il diritto alla riduzione del canone mensile nella misura del 70% per il periodo della sospensione delle attività, alla luce dell’impossibilità dell’utilizzo dei locali per i fini commerciali pattuiti nel contratto. La misura residua dovuta nel periodo emergenziale (del 30%) discende – secondo il Tribunale – dalla perdurante possibilità di utilizzazione dei locali del ramo nella più limitata funzione di ricovero delle merci (oltre che alla materiale disponibilità dei locali da parte dell’affittuario).

Il Tribunale ha tuttavia rigettato il ricorso ritenendo insussistente un pregiudizio irreparabile in capo al ricorrente. La riduzione dei canoni nei termini riferiti – si argomenta – non altera significativamente l’esposizione debitoria della società affittuaria, formatasi per la gran parte nel periodo antecedente alla sospensione delle attività commerciali disposta dai Decreti Ministeriali (a fronte di canoni di circa Euro 7.000/mese, il pregresso insoluto e incontestato pre-emergenza era pari a circa Euro 45.000).


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