Mutuo | Limiti | Rinegoziazione
Collegio di Milano, 15 settembre 2010, n.936
6 Luglio 2011
La modifica delle condizioni contrattuali non può essere imposta a nessuna delle parti e, pertanto, la rinegoziazione risulta possibile solo quando banca e debitore sono concordi sulle variazioni da apportare; tale opportunità si traduce dunque in una facoltà concessa