Mutuo | Surrogazione | Responsabilità precontrattuale | Ritardi | Fase istruttoria
Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.710
24 Giugno 2011
In assenza di specifici motivi, deve ritenersi non conforme ai principi di correttezza e dunque idonea ad assumere rilevanza sul piano della responsabilità precontrattuale, la condotta della banca che, ricevuta la bozza di atto di surroga inviata dalla banca