Mutuo | Cointestazione | Modifica dell’intestazione | Necessario consenso della banca
Collegio di Milano, 17 febbraio 2010, n.51
11 Giugno 2011
In caso di cointestazione di un contratto di mutuo, la richiesta di uno dei contestatari di modifica dell’intestazione del mutuo stesso, comportando una rinegoziazione del contratto sotto il profilo soggettivo, non può prescindere dal consenso della banca nella sua veste