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Giurisprudenza

Limiti alla richiesta giudiziale di documentazione bancaria ex art. 119 TUB

14 Settembre 2021

Cassazione Civile, Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641 – Pres. De Chiara, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non viabbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente afondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

 

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