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Giurisprudenza

Dichiarazione di fallimento: obbligatoria la rappresentanza tecnica del curatore

17 Giugno 2021

Sara Addamo, Dottore di ricerca in diritto commerciale, Università di Trento; Incaricata alla ricerca, Libera Università di Bolzano; Avvocato

Cassazione Civile, Sez. 1, 4 marzo 2021, n. 5985 – Pres. Cristiano, Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

Nella fattispecie all’esame della Suprema Corte, il curatore aveva esercitato personalmente, quindi senza rappresentanza tecnica, l’azione volta alla dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 I. fall. di una società di fatto, nonché dei relativi soci illimitatamente responsabili. In sede di reclamo, poi, la Curatela si era costituita con il ministero di un difensore, così sanando, secondo la Corte territoriale, ogni eventuale difetto di rappresentanza, ai sensi dell’art. 182, comma 2, I. fall.

La Corte di Cassazione sulla prima questione, ovvero se il curatore che agisca ai sensi dell’art. 147, comma 4, I. fall. debba necessariamente avvalersi del ministero di un difensore, si è espressa in senso affermativo, in quanto il procedimento per la dichiarazione del fallimento, cui quello in estensione fa espresso richiamo, è qualificato da dottrina e giurisprudenza come un giudizio camerale a carattere contenzioso e a cognizione piena. Pertanto, deve ritenersi applicabile la regola generale dettata dall’art. 82, co. 3, c.p.c., che impone alle parti di stare in giudizio con il patrocino del procuratore (norma, peraltro, ora integralmente recepita dall’art. 8, co. 2, del d.lgs. 14/2019 per tutte le procedure disciplinate dal CCII).

La Suprema Corte si è, quindi, pronunciata sulla seconda e consequenziale questione, ovvero se (ed in quali limiti) il fatto che il curatore non si sia avvalso di una rappresentanza tecnica sia passibile di sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, I. fall. Tale norma, non essendo eccezionale, è suscettibile di interpretazione estensiva ed applicazione analogica (Cass. 5259/2018), tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, la sanatoria si applicherebbe solo nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura, presupponendo che l’atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore e non dalla parte personalmente (Cass. 24257/2018; conf. Cass. Sez. U, 10414/2017).

 

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