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Giurisprudenza

Compensi degli amministratori: regolamentazione statutaria, disponibilità e competenza del Tribunale Imprese

19 Gennaio 2021

Lorenzo Baldacci

Tribunale di Milano, 29 giugno 2020, n. 3755 – Pres. Rel. Mambriani

Di cosa si parla in questo articolo
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Con due differenti decreti ingiuntivi, un socio e amministratore di una S.r.l. ingiungeva alla medesima di pagare i compensi spettantigli in relazione ai trimestri febbraio-aprile e maggio-luglio 2016. La società opponeva tempestivamente entrambi i procedimenti avanti alla sezione Lavoro e in entrambi i casi il Giudice Unico riteneva la propria incompetenza, visto che il credito consisteva in “compensi amministratore” e in assenza di domanda tesa ad ottenere la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato, reputando invece competente la Sezione Imprese.

Riunite le due opposizioni davanti al Tribunale delle Imprese, quest’ultimo Giudice riteneva definitivamente la propria competenza a decidere la controversia, visto, da un lato, che i compensi, pur se previsti come “collaborazione”, venivano domandati per l’attività gestoria e ciò soprattutto in assenza di una domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto in essere tra le parti, che, solo successivamente proposta, è stata poi rigettata dalla Sezione Lavoro.

Ciò posto, premettendo che l’amministratore ha diritto al compenso, che tuttavia è un diritto disponibile, suscettibile di essere oggetto di diversa regolamentazione statutaria, e che la remissione del debito, quale negozio unilaterale recettizio, ha effetto unicamente nel momento in cui, dopo essere stata fatta dal creditore, perviene al debitore, rimanendo inefficace quella fatta a terzi, il Tribunale milanese ha accertato che lo Statuto della s.r.l., nel caso concreto, demandava la determinazione del compenso all’assemblea che vi provvedeva ogni anno alla prima assemblea; il 7 gennaio 2016 l’assemblea composta dall’opposto e dall’altro amministratore e socio di larghissima maggioranza determinava, viste le difficoltà economiche della società medesima, i compensi per i soli primi quattro mesi; con due delibere successive (il 13 giugno 2016 e il 4 agosto 2016) la s.r.l. deliberava di non corrispondere gli emolumenti per tutta l’annualità 2016 ad eccezione del solo mese di gennaio.

Tale ultima previsione, tuttavia, secondo il Giudicante, non poteva aver effetto per le mensilità febbraio-aprile, già oggetto di attribuzione nella prima delibera. A tale conclusione il Giudice perveniva in forza del principio di irretrattabilità della retribuzione riconosciuta senza il consenso dell’amministratore – consenso che non poteva ravvisarsi nella delibera del 13 giugno 2016, atteso che, nonostante il verbale riportasse una deliberazione all’unanimità, tale decisione è stata invero ritenuta, seppur incidenter tantum, nulla in quanto l’assemblea asseritamente totalitaria non aveva visto la partecipazione del socio opposto, il quale, al contrario, aveva contestato la sua assenza sia all’assemblea successiva del 4 agosto 2016, sia presentando denuncia in sede penale, sia nel procedimento che ha gemmato la sentenza in esame, mentre la società e l’altro socio si erano sempre limitati a contestare genericamente l’altrui asserto, ribadendo corretto il contenuto della verbalizzazione.

Né l’obbligazione di pagare i compensi poteva, per il Giudice meneghino, essere stata estinta dalla mail che l’opposto avrebbe inviato al commercialista di fiducia della società (e al consulente del lavoro), in quanto tale comunicazione, non essendo stata inviata al debitore, non poteva avere alcun effetto estintivo di remissione del debito.

Se, quindi, tale ragionamento consentiva di confermare il decreto ingiuntivo avente ad oggetto i compensi per le prime tre mensilità (febbraio-aprile 2016), il diritto a percepire tale emolumento non poteva essere riconosciuto per il successivo trimestre, attesa l’assenza di decisione assembleare in tal senso e, anzi, la delibera del 4 agosto 2016 lo negava espressamente, né tale statuizione poteva essere passibile di censura, attesa la possibilità de jure che l’incarico gestorio sia svolto gratuitamente e/o comunque la disponibilità del diritto alla retribuzione e la sua regolamentazione statutaria.

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