WEBINAR / 23 Maggio
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 23 Maggio
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Responsabilità solidale dei sindaci e nesso di causalità

14 Gennaio 2021

Andrea Galleano, Dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28357 – Pres. De Chiara, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

La Corte di Cassazione ribadisce, in primo luogo, che per configurare la responsabilità solidale dei sindaci ex art. 2407, c.c. può talora essere sufficiente una mera inosservanza del dovere di sorveglianza, ad esempio ogniqualvolta i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito a fronte di atti di dubbia legittimità e regolarità (Cass. 13517/2014, 23233/2013). In tali ipotesi, infatti, il comportamento inerte dei sindaci può di per sé implicare l’inadeguatezza della vigilanza sulla condotta degli amministratori (Cass. 18770/2019).

Tuttavia, la responsabilità ex art. 2407, c.c. per fatto proprio omissivo, al pari di ogni ipotesi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, richiede in ogni caso la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. Il sindaco, pertanto, non risponde in automatico a fronte di un’accertata responsabilità degli amministratori. Al contrario, risulta sempre imprescindibile la prova di una violazione degli obblighi di controllo nonché del nesso causale tra tale condotta e l’evento dannoso derivante dalla condotta degli amministratori. In particolare, l’omessa vigilanza può ritenersi causa del danno soltanto ove risulti altresì provato, sulla base di un ragionamento controfattuale ipotetico, che tale danno sarebbe stato evitato o quantomeno limitato dalla doverosa attivazione da parte del sindaco dei propri poteri di vigilanza, secondo la diligenza richiesta dalla legge.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter