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Esponenti bancari: consultazione Banca d’Italia sulla procedura di valutazione dell’idoneità

20 Gennaio 2021
Di cosa si parla in questo articolo
Del decreto MEF 23 novembre 2020 n. 169 sui nuovi requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari parleremo nel WebSeminar del 25 febbraio. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata al link indicato tra i contenuti correlati. 

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione lo schema di Disposizioni sulla procedura di valutazione della Banca d’Italia relativa all’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

Le disposizioni sono volte a disciplinare, in linea con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e in attuazione dell’articolo 26 del TUB, gli aspetti procedurali relativi alla valutazione, da parte della Banca d’Italia, dell’idoneità degli esponenti e i connessi necessari adempimenti da parte degli intermediari.

La consultazione rimarrà aperta fino al 19 febbraio 2021.

Il decreto del MEF del 23 novembre 2020 scorso innova in modo significativo i requisiti di idoneità applicabili agli esponenti delle banche e degli altri intermediari finanziari disciplinati nel TUB; esso inoltre detta disposizioni riguardanti la procedura di valutazione che deve essere seguita dagli intermediari per verificarne il rispetto.

In particolare, l’articolo 23, comma 2, del Regolamento stabilisce che “La valutazione da effettuare in occasione della nomina è condotta, di norma, prima che l’esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali abbia assunto l’incarico, quando la nomina non spetta all’assemblea; negli altri casi, essa è condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7”.

In questo contesto, si rende necessario rivedere la procedura della Banca d’Italia per la verifica dell’idoneità degli esponenti e raccordarla con quella che deve essere seguita dagli intermediari. In particolare, l’art. 26, comma 6, del TUB, prevede che la Banca d’Italia stabilisca modalità e tempi per la valutazione di idoneità degli esponenti e per il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Questa valutazione è effettuata anche sulla base dell’analisi compiuta dagli organi di appartenenza degli esponenti e delle eventuali misure correttive adottate dagli intermediari.

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