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Attualità

Mala gestio dell’amministratore: azione del socio, tra danno diretto e danno riflesso

20 Luglio 2021

Stefano Montalbetti, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11223 del 28 aprile 2021, è tornata a pronunciarsi in merito al confine di applicazione dell’azione individuale del socio di una società di persone danneggiato da comportamenti caratterizzati da mala gestio da parte degli amministratori, richiamando quanto previsto dall’art. 2395 c.c. in tema di società per azioni.

Nel caso di specie, i soci accomandanti di una società in accomandita semplice agivano nei confronti del socio accomandatario, ritenendo di aver subito un danno diretto a seguito dell’attività posta in essere da quest’ultimo, diretta al depauperamento patrimoniale e finanziario della società e consistente nella distrazione di somme di denaro al di fuori dell’attività sociale nonché nell’omessa corresponsione degli utili conseguiti dalla società. La Corte dichiarava inammissibile il ricorso in quanto i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare i presupposti per la sussistenza di un danno diretto al proprio patrimonio individuale.

Danno diretto e danno di riflesso

L’opinione prevalente ritiene che l’art. 2395 c.c., ricondotto nell’alveo della responsabilità extra-contrattuale[1], possa essere invocato solamente al fine di richiedere il risarcimento per il pregiudizio arrecato dagli amministratori – a seguito di condotta che integri la violazione degli obblighi inerenti la carica stabiliti dall’ordinamento – alla sfera patrimoniale individuale dei soci o terzi nella contestuale “neutralità” del patrimonio sociale. In altre parole, si attuerebbe un netto discrimen tra due pretese: una in capo alla società che sorgerebbe in caso di danno prodottosi nel patrimonio di quest’ultima e solo di riflesso in quello del socio, e un’altra individuale che legittimerebbe il socio ad agire solo ove il danno rimanga estraneo alla sfera sociale[2]. Pertanto, qualora la società subisca un danno, per effetto dell’illecito commesso dagli amministratori, ancorché tale pregiudizio possa incidere anche sui diritti attribuiti al socio, non potrà essere esperita l’azione prevista dalla norma in commento[3].

Procedendo altrimenti, infatti, si avrebbe un duplice risarcimento da parte degli amministratori a fronte del medesimo danno e il rischio di compromettere le regole a protezione del capitale sociale, giacché il socio si troverebbe a ricevere una parte del capitale conferito prima che i creditori sociali vengano soddisfatti, con conseguente riduzione del capitale sociale senza le garanzie previste dalla legge[4].

Si tratta di una responsabilità personale e diretta dell’amministratore non sussidiaria rispetto a quella della società, che non può essere invocata in base alla semplice inopportunità delle scelte gestionali che abbiano avuto un’incidenza sul patrimoniale individuale del socio, ma che esige il compimento di atti di natura dolosa o colposa che non rientrino minimamente nel c.d. business judgement rule[5].

All’avverbio “direttamente” riportato nella disposizione dell’art. 2395 c.c. va inoltre attribuita una dignità autonoma, in modo che lo stesso non venga confuso con il diverso requisito del nesso di causalità di cui all’art. 1223 c.c., norma generale in tema di risarcimento del danno in caso di inadempimento di un’obbligazione. Infatti, i danni che sono solamente il riflesso di quelli arrecati al patrimonio sociale – e che quindi non possono essere oggetto di azione diretta del socio ai sensi dell’art. 2395 c.c. – non per questo non possono essere ritenuti “conseguenza immediata e diretta” della condotta illecita[6]. In altre parole, il criterio del danno “diretto” consente di individuare a quale tipo di responsabilità sono soggetti gli amministratori (se, ad esempio, la responsabilità rientri nelle fattispecie di danno alla società ex artt. 2393 e 2393-bis c.c., ai creditori sociale ai sensi dell’art. 2394 c.c., ovvero se afferisce direttamente al patrimonio individuale dei soci, senza “transitare” sul patrimonio sociale). Ove venga accertato che il fatto illecito ha procurato un pregiudizio al singolo socio o terzo, il requisito sancito dall’art. 1223 c.c. permetterà la risarcibilità esclusivamente dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” della condotta illecita. Tale requisito fungerà, pertanto, da “selezionatore” dei danni risarcibili[7].

Applicabilità dell’art. 2395 c.c. alle società di persone

La giurisprudenza di legittimità aveva già avuto occasione di affermare l’estensione analogica dell’azione di cui all’art. 2395 c.c. alle società di persone, dove l’impianto normativo prevede unicamente una responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2260 c.c.)[8]. Il ragionamento che consente di addivenire a tale conclusione risiede nel fatto che le società di persone, seppur sprovviste di personalità giuridica, risultano comunque soggetti giuridici autonomi e distinti dai singoli soci[9]. Trattandosi di azione autonoma e diretta dei singoli soci a danno degli amministratori, tale azione andrebbe, tra l’altro, esente da una preventiva escussione del patrimonio sociale[10]. Gli amministratori responsabili del fatto illecito, sebbene nelle società di persone rivestano normalmente anche la qualità di soci (con responsabilità personale illimitata insieme alla società per le obbligazioni sociali), risponderanno ai sensi dell’art. 2395 c.c. in quanto amministratori nei confronti di quei soci, che in caso di amministrazione disgiunta, non abbiano partecipato al compimento dell’atto illecito[11].

La Cassazione, inoltre, con l’Ordinanza n. 11223/2021, richiamando la precedente pronuncia n. 1261/2016, ha ricordato come nelle società di persone il socio abbia, salvo patto contrario, un diritto a ricevere la sua quota parte di utili una volta che il rendiconto dell’esercizio sia stato approvato (art. 2262 c.c.)[12]. Nelle società di capitale, invece, prevale l’interesse a ricapitalizzare l’impresa, motivo per il quale il socio potrà pretendere il pagamento della sua parte di utili, ai sensi dell’art. 2433 c.c., solamente una volta che sia intervenuta una delibera che ne abbia approvato la distribuzione.

Ne consegue che nelle società di persone il socio avrà il diritto di invocare il rimedio previsto dall’art. 2395 c.c. laddove, una volta approvato il rendiconto, l’amministratore non abbia assolto al suo obbligo di procedere con la distribuzione degli utili, con ciò provocando una lesione di un diritto soggettivo del socio[13]. Ovviamente, precisa la Cassazione, deve essere bene intesa la diversità di conclusioni alle quali si giungerebbe nel caso in cui la mancata percezione degli utili sia solo una conseguenza di diversi comportamenti di gestione intrapresi dall’amministratore che abbiano procurato un danno alla società e, solo indirettamente, al socio. Infatti, la semplice diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisce di per sé un danno diretto del singolo socio in quanto la quota, anche in una società di persone, rimane un bene distinto rispetto al patrimonio sociale, e la sua diminuzione di valore potrà pertanto essere solamente una conseguenza indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore[14].

In aggiunta alla mancata percezione degli utili a seguito di approvazione del rendiconto, in giurisprudenza sono state condannate anche le condotte di amministratori che avevano omesso di redigere il rendiconto[15] ovvero di corrispondere al socio la sua quota di liquidazione a seguito dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio stesso[16].

Criteri per distinguere il danno diretto da quello riflesso

Individuare alcuni criteri che possano consentire con una certa chiarezza di capire se vi siano i presupposti per intentare un’azione ex art. 2395 c.c. non è certamente un’attività semplice. Ciò, in particolare, perché le situazioni da cui può derivare un danno direttamente al socio o al terzo senza che la società ne sia coinvolta possono essere alquanto variegate. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui un soggetto si determini ad acquistare una partecipazione sociale o a sottoscrivere un aumento di capitale alla presenza di un bilancio falso o manipolato dall’organo amministrativo, ovvero il pregiudizio subito dal sottoscrittore di obbligazioni convertibili[17] o cum warrant laddove venga compromessa, tramite varie operazioni poste in essere dagli amministratori, la sua aspettativa di diventare socio. Inoltre, si pensi ai casi (riferibili solamente a chi riveste la qualità di socio) in cui la condotta illecita degli amministratori possa determinare una perdita di valore della partecipazione di alcuni soci senza che necessariamente tale condotta leda anche il patrimonio sociale, come nelle ipotesi di non corretta valutazione del rapporto di concambio nell’ambito di una fusione[18] o di compressione del diritto di voto o del diritto di intervento in assemblea, nonchè tutte quelle situazioni in cui il valore della quota di liquidazione in caso di scioglimento della società o di recesso dalla stessa non corrisponda al suo valore reale. Possibili criteri per distinguere il danno diretto da quello riflesso possono, dunque, rinvenirsi nella “natura” dell’illecito che ha determinato il danno, nonché, in particolare, nella indagine in merito alla “destinazione immediata del risarcimento” conseguente al danno. Fondamentale sarà, infatti, capire chi è il soggetto che ha subito realmente il pregiudizio dalla condotta illecita, indagando sulla “destinazione del risarcimento” del danno subito, in modo che, se esso “transita” – anche solo “idealmente” – dal patrimonio sociale in quanto funzionale a integrare quest’ultimo per la perdita subita, il danno per il socio non potrà considerarsi diretto ma solo riflesso[19], con tutto ciò che ne deriva in termini di azioni esperibili.



[1] Per consolidato orientamento si ritiene che tale azione rientri negli schemi della responsabilità aquiliana in quanto tra amministratori e socio non sussiste un rapporto contrattuale. Si veda, ex multis, Cass., 1 aprile 1994, n. 3216, in Foro it., 1995, I, 1302.

[2] La giurisprudenza sul punto è copiosa. Tra le tante, si veda Cass., 20 maggio 2020, n. 9206, in Giust. civ. mass., 2020; Cass., 12 giugno 2019, n. 15822, in Gius. civ. mass., 2019; Cass., 23 ottobre 2014, n. 22573, in Società, 4, 439; Cass., 11 dicembre 2013, n. 27733, in Giur. comm. 2015, 1, II, 98; Cass., 7 settembre 1993, n. 9385, in Giur. comm., 1994, II, 365. In dottrina, cfr. Bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 214.

[3] Cass., SS. UU., 24 dicembre 2009, n. 27346, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, II, 131.

[4] Pinto, La responsabilità degli amministratori per “danno diretto” agli azionisti, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di Abbadessa – Portale, Torino, 2006, II, 929.

[5] Cass., 1 aprile 1997, n. 2934, in Il fisco, 1997, 7487.

[6] Cassottana, Sulla nozione di “danno diretto” e sui rapporti tra l’art. 2395 c.c. e l’art. 1223 c.c., nota a Cass., 6 gennaio 1982, n. 14, in Giur. comm., 1983, II, 539.

[7] Bevilacqua, Il danno diretto, in Codice Civile Ipertestuale, diretto da Bonilini – Confortini – Granelli, Milano, 2004, 854.

[8] Cfr. Cass., 25 gennaio 2016, n. 1261, in Giur. it., 2016, 11, 2436; Cass., 17 gennaio 2007, n. 1045, in Foro it., 2007, 11, I, 3153; Cass., 28 marzo 1996, n. 2846, in Giur. it., 1996, I, 1, 790; Cass., 28 gennaio 1993, n. 1027, in Società, 1993, 1043.

[9] Cfr. ex multis, Cass, 28 gennaio 1993, n. 1027, cit.

[10] Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 435.

[11] Cfr. Cass. 13 dicembre 1995, n. 12772, in Gius. civ. mass., 1995; Cass. 10 marzo 1992, n. 2872, in Gius. civ. mass., 1992.

[12] Cfr., tra le altre, anche Cass., 13 dicembre 2013, n. 28806, in Società, 2014, 354; Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240, in Giur. comm., 1996, II, 376.

[13] Nel caso di specie, oggetto dell’Ordinanza n. 11223/2021, emerge tuttavia che gli utili relativi all’esercizio “incriminato” erano stati portati a incremento del patrimonio netto della società con l’approvazione del relativo rendiconto anche da parte dei ricorrenti, che pertanto non potevano certamente dolersi di una decisione da loro stessi condivisa.

[14] Cfr. Cass., 22 marzo 2012, n. 4548, in Riv. dott. comm., 2012, 2, 447.

[15] Cfr. Trib. Napoli, 19 novembre 1994, in Dir e giur., 1996, 430; la dottrina è anche giunta a legittimare la richiesta di risarcimento del danno per mala gestio dell’amministratore in presenza di un rendiconto negativo (Cfr. nota di Salafia a Trib. Milano, 2 febbraio 2006, in Società, 2006, 1002).

[16] Cfr. Trib. Milano, 20 ottobre 1997, in Società, 1998, 320.

[17] Cfr. Bussoletti, Obbligazioni convertibili, con warrant, con partecipazioni agli utili, in Riv. dir. comm., 1988, I, 261 ss.; Passador, La protezione dell’investimento in obbligazioni convertibili: quali alternative al diritto d’opzione?, in Società, 2015, 2, 140.

[18] Cfr. Cass., 21 luglio 2016, n. 15025, in Società, 7, 2017, 848 ss.

[19] Sul tema cfr. Sudiero, Danno diretto e danno riflesso – danno diretto vs riflesso: possibili criteri distintivi ed il danno subito dal terzo-socio, in Giur. it., 2019, 10, 2188, nota a Trib. Milano, 21 marzo 2019.

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