[ Collegio di coordinamento ABF, 17 gennaio 2019, n. 1642 – Pres. Rel. Massera
]
Nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata