Operazioni soggettivamente inesistenti: la prova dell’Amministrazione è limitata alla conoscibilità della frode
26 Giugno 2019
Manfredi Sclopis,Trainee presso Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
[ Cassazione Civile, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 1991 – Pres. Bruschetta, Rel. Gori
]
Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha chiarito come, nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, “l’Amministrazione ha il dovere di provare soltanto l’oggettiva fittizietà del fornitore, oltre che la consapevolezza del destinatario di essere parte di un’evasione, anche in