[ Tribunale di Milano, 28 settembre 2009, n. 11440
]
L’obbligo in capo all’intermediario di comunicare all’investitore, ex art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, l’inadeguatezza di un’operazione di investimento si obbligazioni argentine, non può dirsi soddisfatto laddove la segnalazione suddetta non contenga specificazioni sui motivi dell’inadeguatezza e, soprattutto,