[ Cassazione Civile, Sez. I, 07 ottobre 2024, n. 26159 – Pres. Cristiano, Rel. Vella
]
Cassazione, 26159/2024, per cui il credito del professionista incaricato per l’accesso alla procedura di concordato preventivo va considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura.