L’inadeguata considerazione del merito creditizio del finanziato non è da sola sufficiente a rendere opponibile alla banca creditrice ipotecaria la confisca di prevenzione sul bene oggetto della garanzia
9 Marzo 2016
[ Cassazione Penale, Sez. I, 20 ottobre 2015, n. 51073 – Pres. Siotto – Rel. Rocchi
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In tema di confisca di prevenzione, l’ignoranza scusabile del nesso di strumentalità tra credito e attività criminosa – che, ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 159/2011, rende inopponibile al creditore ipotecario la confisca medesima – non è esclusa per il