Mutuo fondiario: limite di finanziabilità ex art. 38 TUB il mancato rispetto comporta la nullità dell’intero contratto
30 Gennaio 2020
[ Cassazione Civile, Sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1193 – Pres. Cristiano, Rel. Terrusi
]
Il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, TUB è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse