[ Tribunale di Roma, 4 luglio 2017, n. 13544 – G.U. Papoff
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1) In virtù del necessario perseguimento del fine di lucro, sono legittimi, se congrui rispetto all’entità e la natura dell’operazione finanziaria che vanno a coprire, i costi, anche di natura propriamente finanziaria, applicati dall’istituto di credito in occasione della stipulazione