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In generale la fideiussione è quella garanzia di carattere personale per cui un soggetto terzo fideiussore si impegna a garantire nei confronti del creditore l’adempimento dell’obbligazione del debitore originario.
La fideiussione viene regolata dal Codice Civile agli articoli 1936 e susseguenti.
Attraverso la fideiussione, quindi, il fideiussore assume una responsabilità solidale con il debitore originario, per cui alla scadenza il creditore potrà rivolgersi indistintamente all’uno o all’altro per il soddisfacimento del proprio credito. Tale regime di solidarietà è disciplinato dall’articolo 1944 Codice Civile, il quale prevede che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
È prevista un’eccezione laddove venga previsto il c.d. beneficium excussionis. Lo stesso articolo 1944 Codice Civile, infatti, prevede che le parti possano convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale.
Per quanto riguarda invece la fideiussione omnibus, questa trova la propria disciplina nell’articolo 1938 del Codice Civile, derubricato “Fideiussione per obbligazioni future o condizionali”, il quale prevede che “La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito”.
La fideiussione omnibus si contrappone alla fideiussione specifica, nella quale il vincolo di garanzia è limitato ai debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione.
L’istituto della fideiussione omnibus è stato negli ultimi anni al centro di un nutrito contenzioso, che si è focalizzato sulla validità di tali fideiussioni laddove contratte utilizzando il modello standard redatto dall’ABI nel 2003 e censurato in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
Paolo Carrière, CBA Studio Legale e Tributario
Alberto Mager
Avv. Daniele Giglio, Studio Legale Giglio, Dottorando di ricerca in Diritto privato per l’Europa, Università degli Studi Roma Tre
Lucrezia Platè, Legal Intern presso lo studio BonelliErede
Gilda Avena