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La fideiussione è regolata dall’art.1936 del Codice Civile:
«È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.»
Nel contesto di un contratto di fideiussione, il fideiussore accetta di assumere la responsabilità di pagare il debito o adempiere all’obbligo nel caso in cui il debitore principale non sia in grado di farlo.
La presente sezione vuole essere una raccolta di notizie e gli approfondimenti sul tema della fideiussione.
Sentenza segnalata da: Avv. Paolo Fiorio
Luca Tufarelli, Partner & Founder, Ristuccia Tufarelli & Partners
Maria Lilia La Porta, Senior Associate, Ristuccia Tufarelli & Partners
Matteo Lorusso, Ristuccia Tufarelli & Partners
Filippo Brunetti, Partner, Chiomenti