[ Cassazione Civile, sez. II, 09 maggio 2011, n. 10148
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La cancellazione di un’ipoteca ben può essere differita al momento della riproduzione per atto pubblico del consenso definitivo già prestato, potendo la parte acquirente garantirsi in altro modo, ad esempio attraverso l’eccezione dilatoria d’inadempimento per paralizzare la pretesa di pagamento