MiFID II è la direttiva che regolamenta le attività di investimento e tutela gli investitori, garantendo l’autorizzazione solo a quelle imprese di investimento che soddisfano determinati requisiti e che rispettano le condizioni di esercizio previste. Inoltre,
MiFID II mira ad assicurare che le imprese di paesi terzi che operano nell’Unione Europea rispettino gli stessi standard di qualità e di sicurezza delle imprese europee.
La direttiva MiFID II stabilisce i requisiti per l’autorizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, che devono rispettare determinati standard di trasparenza, accessibilità e concorrenza. Infine, prevede la vigilanza e il controllo da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle normative e la tutela degli investitori.
Nel dettaglio, tra i requisiti definiti:
- l’autorizzazione e le condizioni di esercizio per le imprese di investimento;
- la prestazione di servizi di investimento o l’esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi attraverso la creazione di una succursale;
- l’autorizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati;
- le condizioni di esercizio per i prestatori di servizi di comunicazione dati;
- la vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.
Trova applicazione nei confronti degli operatori dei mercati di strumenti finanziari, tra cui imprese di investimento, gestori del mercato e mercati regolamentati, ivi comprese imprese extraeuropee che prestano servizi di investimento tramite succursali europee.
La direttiva MiFID II, Markets in Financial Instruments Directive, 2014/65/UE è stata pubblicata il 12 gennaio 2014 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Unitamente al Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR – Markets in Financial Instruments Regulation) ha sostituito la prima Direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE), in vigore dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018.