[ Ord. Trib. Torino, sez. VI, 23 dicembre 2015 – giud. Marino
]
Dal momento che la formula adottata dalla Banca D’Italia nelle istruzioni antiusura, in vigore sino al 2009 era contra legem(1) là dove prevedeva che le Banche dovessero effettuare la rilevazione dei tassi medi senza comprendere le commissioni massimo scoperto, la