[ Tribunale di Palermo, 5 maggio 2018, n. 2726 – GU Nozzetti
]
La verifica dell’usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati, e non solo con riferimento all’interesse nominale, ma a tutte le voci, comunque denominate, che concorrono a determinare il costo